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Ordinanza — n. 6653/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6653/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIM OUAHID nato a BIELLA il 06/04/1994 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Naim Ouahid ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 368, 99 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a dedurre mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del reato in addebito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 368, 99 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a dedurre mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del reato in addebito.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato procedura di revisione penale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti principio del ne bis in idem criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIM OUAHID nato a BIELLA il 06/04/1994 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Naim Ouahid ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 368, 99 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a dedurre mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del reato in addebito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglier estensore Il PresieWnte Orl Angelo1Cctanzo D E POSITNTA IN CANCLIii 1 6 FEB IL