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Ordinanza — n. 6649/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6649/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DARDO LUCA nato a TORINO il 22/12/1973 DARDO SAMUEL nato a CHIVASSO il 02/12/1998 MUSCO' GIANFRANCO nato a TORINO il 14/12/1970 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Luca Dardo, Samuel Dardo e Gianfranco Muscò hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 337, 339 e 582, 585, 576 cod. pen., confermando le pene loro inflitte in primo grado nella misura di quattro mesi e venti giorni (Dardo Luca e Dardo Sannuel) e sei mesi di reclusione (Muscò), condizionalmente sospese quelle inflitte ai primi due imputati.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 6649/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 337, 339 e 582, 585, 576 cod. pen., confermando le pene loro inflitte in primo grado nella misura di quattro mesi e venti giorni (Dardo Luca e Dardo Sannuel) e sei mesi di reclusione (Muscò), condizionalmente sospese quelle inflitte ai primi due imputati.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero motivi di cassazione revoca della sospensione condizionale abbandono per lesioni personali motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DARDO LUCA nato a TORINO il 22/12/1973 DARDO SAMUEL nato a CHIVASSO il 02/12/1998 MUSCO' GIANFRANCO nato a TORINO il 14/12/1970 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Luca Dardo, Samuel Dardo e Gianfranco Muscò hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 337, 339 e 582, 585, 576 cod. pen., confermando le pene loro inflitte in primo grado nella misura di quattro mesi e venti giorni (Dardo Luca e Dardo Sannuel) e sei mesi di reclusione (Muscò), condizionalmente sospese quelle inflitte ai primi due imputati.

Rilevato che i motivi disgiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano: improponibili quelli di cui al primo e d al terzo dei ricorsi di Luca e Samuel Dardo nonché quello relativo alla prima censura del ricorso Muscò, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; comunque riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (i predetti nonché le doglianze di cui al secondo motivo dei ricorsi Dardo e parte del primo motivo del ricorso Muscò) in relazione alla ribadita responsabilità in ordine ai reati contestati, alla prova di detta responsabilità ed alla configurabilità del delitto di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen. manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso Muscò in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte territoriale sul punto (v. pag. 10 sent.) Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigli4e stensore Il Pres