Ordinanza — n. 6648/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QIBAL BRAHIM nato il 24/10/1976 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOctat=cszscisc=11~:ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 77r Rilevato che Qibal Brahim ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, riservando, peraltro, i motivi (mai articolati) al difensore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6648/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017 e che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QIBAL BRAHIM nato il 24/10/1976 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOctat=cszscisc=11~:ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 77r Rilevato che Qibal Brahim ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, riservando, peraltro, i motivi (mai articolati) al difensore.
Rilevato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017 e che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliere estisore Il Presi nte Orl Angelo CØstanzo I) E POSi-i.."....LA IN CAC 1 6