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Ordinanza — n. 6646/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6646/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA ALESSANDRO nato a UDINE il 05/06/1970 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Alessandro Battista ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6646/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione remissione della pena aiuto all'evasione di detenuti abbandono del procedimento penale sanzioni penali allontanamento malgrado rischio di persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA ALESSANDRO nato a UDINE il 05/06/1970 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Alessandro Battista ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione.

Rilevato che con dichiarazione del difensore di fiducia costituto procuratore speciale del 16 gennaio 2023, l'imputato ha successivamente rinunziato alla impugnazione. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglierie e tensore Il