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Ordinanza — n. 6645/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding lack of exemption under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6645/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for an exemption under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already thoroughly examined and rejected this defense. The supreme court found the appeal's sole ground generic and repetitive of arguments already properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement Art. 131-bis Penal Code exemption defense rejection procedural costs award recidiva nell'infrazione esenzione dalla pena commutazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il solo motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il solo motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMOLI ROBERTO nato a TORINO il 21/11/1990 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Roberto Comoli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che il solo motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 2 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Pr sidente Ange C tanz