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Ordinanza — n. 6642/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6642/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERO MASSIMILIANO nato a TORINO il 12/11/1988 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Massimiliano Albero ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385, 99 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385, 99 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento uscita illegale dal paese rischio d'emigrazione allontanamento nonostante motivi di salute persecuzione determinante per la fuga caso di rigore economico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERO MASSIMILIANO nato a TORINO il 12/11/1988 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Massimiliano Albero ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385, 99 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a dedurre, senza alcuna argomentazione di supporto, la mancanza di motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglier