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Ordinanza — n. 6641/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6641/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6641/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Erario Gianluca nato a Chieri il 08.11.1977 avverso la sentenza del 20 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Erario Gianluca con cui si censura il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. è inammissibile in quanto non dedotto in precedenza che man:restainem..z, infondato risultando pacifica, per espressa ammissione del prevenuto, la circostanza dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. è inammissibile in quanto non dedotto in precedenza che man:restainem..z, infondato risultando pacifica, per espressa ammissione del prevenuto, la circostanza dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare;

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione messa in libertà provvisoria revoca del permesso di dimora abbandono del procedimento penale scarcerazione revoca della liberazione condizionale
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Erario Gianluca nato a Chieri il 08.11.1977 avverso la sentenza del 20 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Erario Gianluca con cui si censura il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. è inammissibile in quanto non dedotto in precedenza che man:restainem..z, infondato risultando pacifica, per espressa ammissione del prevenuto, la circostanza dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gen aio 2023 Il Consigliere tensore Il Presi n