Cassation appeal dismissed as generic and inadmissible due to lack of new arguments on statutory mitigation and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Christian Surriano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's sole ground of appeal was deemed generic because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court regarding statutory mitigation and recidivism. Consequently, the appeal failed to introduce any new legal considerations or facts to justify a review of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new legal or factual elements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURRIANO CHRISTIAN nato a TORINO il 30/08/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Christian Surriano ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 110, 337 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura di dieci mesi di reclusione.
Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, da un lato perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dall'altro perché ignaro finanche delle decisioni di merito sul punto, che hanno entrambe escluso la rilevanza della contestata recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 fermai° 2023 Il consicilie