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Ordinanza — n. 6637/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic, unfounded, and reiterating lower court's correct denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6637/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cesare Orlandi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability and six-month sentence for offenses under Articles 99 and 337 of the Penal Code. The court rejected the appeal as generic, unfounded, and a mere repetition of the lower court's well-motivated refusal to grant general mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic, unfounded, or merely reiterates the reasoning of the lower court without presenting new grounds or arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic and unfounded appeal reiteration of lower court reasoning general mitigating circumstances criminal liability confirmation recidiva nell'infrazione pena residua sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI CESARE nato a MILANO il 27/08/1973 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Cesare Orlandi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare oltre che generico per reiterazione anche manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. ult. pag. sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 ger naio 2023 Il consigliere estensore Orind ViUori Angel Cosfnzo D E POSITATA IN CAN T.I.IIRIA 16 ÉBZO23 IL