Ordinanza — n. 6635/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANO ALESSIO nato a CAGLIARI il 25/04/1982 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Alessio Scafo ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano, oltre che articolati in punto di mero fatto, anche generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla concreta configurabilità del delitto di resistenza (v. pag. 4-5 sent. imp.) nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato (v. pag. 5).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6635/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 e 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano, oltre che articolati in punto di mero fatto, anche generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla concreta configurabilità del delitto di resistenza (v. pag. 4-5 sent. imp.) nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato (v. pag. 5).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANO ALESSIO nato a CAGLIARI il 25/04/1982 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Alessio Scafo ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano, oltre che articolati in punto di mero fatto, anche generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla concreta configurabilità del delitto di resistenza (v. pag. 4-5 sent. imp.) nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato (v. pag. 5).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigl e stencre Il P dente Or Ang st