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Ordinanza — n. 6634/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of relevance to the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alberto Caredda's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Caredda challenged a second-instance judgment confirming his liability for offenses under Articles 99 and 337 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the sole ground raised concerned a procedural point regarding the goods that did not address the merits of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not relevant to the decision under appeal or if they concern only procedural points unrelated to the substantive judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of relevance procedural point Court of Cassation penal liability motivi di cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAREDDA ALBERTO nato a CAGLIARI il 15/07/1989 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Alberto Caredda ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, poiché articolato in punto di merci fatto rispetto alla decisione impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 genn