Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6633/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding attempted theft and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rosario Rolletta inadmissible, upholding the second-instance judgment for attempted theft. Rolletta argued for the application of a specific exemption and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and already adequately examined by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and Rolletta was condemned to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance or second instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted theft generic grounds cassation inadmissibility procedural costs exemption defense condono delle spese procedurali deduzione per spese pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione tanto alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione tanto alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLLETTA ROSARIO nato a NAPOLI il 29/10/1985 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (2( Rilevato che Rosario Rolletta ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione tanto alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglieri estensore Il Pr dente O do Ange,6jostanzo D 11 P