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Ordinanza — n. 6632/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6632/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO STEFANO nato a CASERTA il 05/07/1983 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Stefano Peluso ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6632/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Parole chiave

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remissione della pena esecuzione della pena sanzioni penali adeguamento della pena riduzione della pena recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO STEFANO nato a CASERTA il 05/07/1983 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Stefano Peluso ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla congruità e legalità della pena al ricorrente inflitta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 g•E\nnaio 2023 Il consigliere,es eitsore Il