Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of issues in prior settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dervishaj Andon inadmissible, ruling that the parties' agreement on settled points constituted a waiver of further grievances. The appellant argued for excessive sanctions, but the court found no grounds to override the prior settlement regarding the agreed issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An agreement by the parties on settled points implies a waiver of any further complaints in the subsequent legitimacy proceeding, except for illegal penalties or defects in the will to settle.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERVISHA3 ANDON nato il 10/07/1977 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO Gkate-~46~aft-i, udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Dervishaj Andon i poi r.- deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio; considerato che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni, nella specie, non ravvisabili; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.