Sentenza — n. 6544/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOMENIGHOMI HAMED nato il 26/08/1979 avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevatonl terzo motivo del ricorso proposto da Momenighomi Hamed avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha omesso di motivare in ordine a censure sufficientemente dettagliate che era state poste con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna/ con riferimento ai contestati presupposti degli obblighi formativi; rilevato che la non manifesta infondatezza del motivo consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato la quale, essendo il reato commesso il 29 marzo 2017, tenendo conto di 192 giorni di sospensione (dal 29 marzo 2021 al 7 ottobre 2021 a causa dell'astensione del difensore), è interamente decorsa a far data dal 7 ottobre 2022; considerato, quindi, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto prescrizione, formula che prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, dep. 26/11/2021, Glorioso, Rv. 282214);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 6544/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOMENIGHOMI HAMED nato il 26/08/1979 avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevatonl terzo motivo del ricorso proposto da Momenighomi Hamed avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha omesso di motivare in ordine a censure sufficientemente dettagliate che era state poste con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna/ con riferimento ai contestati presupposti degli obblighi formativi; rilevato che la non manifesta infondatezza del motivo consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato la quale, essendo il reato commesso il 29 marzo 2017, tenendo conto di 192 giorni di sospensione (dal 29 marzo 2021 al 7 ottobre 2021 a causa dell'astensione del difensore), è interamente decorsa a far data dal 7 ottobre 2022; considerato, quindi, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto prescrizione, formula che prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, dep. 26/11/2021, Glorioso, Rv. 282214);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.