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Ordinanza — n. 6543/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding fact reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Boncore Francesco Daniele inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the facts, but the court found the trial judge had already reclassified the offense under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990 based on the parties' agreement under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal lacked specific grounds for review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; Art. 444 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically address the legal reclassification of facts already effected by the lower court pursuant to statutory provisions governing plea agreements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fact reclassification plea agreement ratification procedural costs award lack of specific grounds condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
309 del 1990, sicché non dato comprendere il contenuto della doglianza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché non dato comprendere il contenuto della doglianza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
309 del 1990, sicché non dato comprendere il contenuto della doglianza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCORE FRANCESCO DANIELE nato a ROMA il 04/02/1999 avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di ROMA€1-ate-a~ise-a-1-1€-parti÷ udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Boncore Francesco Daniele, deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto, è inammissibile, posto che il Tribunale, ratificando l'accordo tra la parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché non dato comprendere il contenuto della doglianza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.