Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding fact reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Boncore Francesco Daniele inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the facts, but the court found the trial judge had already reclassified the offense under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990 based on the parties' agreement under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal lacked specific grounds for review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; Art. 444 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically address the legal reclassification of facts already effected by the lower court pursuant to statutory provisions governing plea agreements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCORE FRANCESCO DANIELE nato a ROMA il 04/02/1999 avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di ROMA€1-ate-a~ise-a-1-1€-parti÷ udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Boncore Francesco Daniele, deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto, è inammissibile, posto che il Tribunale, ratificando l'accordo tra la parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché non dato comprendere il contenuto della doglianza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.