Criminal appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's factual findings on joint drug possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Caforio inadmissible due to a defect in motivation regarding the finding of criminal responsibility. Caforio argued the lower court failed to critically analyze his defense, but the court found the original judgment logically motivated and based on a proper evaluation of the facts. Consequently, the appeal was rejected, and Caforio was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 4 cod. proc. pen.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if it merely restates facts without providing a critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFORIO PIETRO nato a TARANTO il 15/04/1991 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; ct,4, RilevatoVi'unico motivo di ricorso proposto da Caforio Pietro, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto, per un verso, articolato in fatto, essendo diretto a una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, e, per altro verso, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivata, ha ribadito il concorso del Caforio, unitamente al Montanaro, nella detenzione dello stupefacente (cfr. p. 7 e 8 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.