Italian Court dismisses appeal for non-reclassification of facts under Art. 73(5) due to settlement waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the parties' settlement agreement waived the right to raise further legal grievances in the subsequent legitimacy trial. The appellant argued for a reclassification of facts under Article 73, paragraph 5, of the Tax Code, but the court found no exceptions applicable since the dispute involved matters already resolved by the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 599-bis c.p.p.; When parties reach a settlement, they waive the right to raise further grievances in the appeal, except for illegal sentencing or specific consent issues, rendering other reclassification arguments inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO RIZZO NICOLA nato a VIZZOLO PREDABISSI il 20/01/1994 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOel-ate-a4ALi-.so_alLe_p_ar_ti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Cascio Rizzo Nicola deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; considerato che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni, nella specie, non ravvisabili; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.