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Ordinanza — n. 6540/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6540/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO VITO nato a PALERMO il 22/12/2000 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; clvt Rilevato il primo motivo di ricorso proposto da Graziano Vito, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto totalmente generico, essendo articolato in mere affermazioni di stile che non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno correttamente valorizzato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per quanto riguarda lo scostamento - peraltro assai modesto - dai limiti edittali, dando rilievo alle concrete modalità del fatto e al non modesto quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, pari a quaranta dosi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6540/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi validi motivi che possono invocarsi censure procedurali verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
per quanto riguarda lo scostamento - peraltro assai modesto - dai limiti edittali, dando rilievo alle concrete modalità del fatto e al non modesto quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, pari a quaranta dosi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO VITO nato a PALERMO il 22/12/2000 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; clvt Rilevato il primo motivo di ricorso proposto da Graziano Vito, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto totalmente generico, essendo articolato in mere affermazioni di stile che non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno correttamente valorizzato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per quanto riguarda lo scostamento - peraltro assai modesto - dai limiti edittali, dando rilievo alle concrete modalità del fatto e al non modesto quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, pari a quaranta dosi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.