Cassation appeal dismissed as inadmissible for violating strict statutory grounds under Art. 448, para. 2-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by El Mahjoub Dahir inadmissible because it was lodged outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence based on a plea agreement, arguing a violation of Article 62-bis of the Penal Code, but the court found no grounds for cassation under the limited exceptions listed in the relevant statute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals falling outside these categories are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAHJOUB DAHIR CUI 013B3HN nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di LODIdat-e-~Lsa_all; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da El Mahjoub Dahir, il quale censura la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2- bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.