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Ordinanza — n. 6538/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6538/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6538/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANCRAZZI UGO nato a FIGLINE VALDARNO il 06/07/1950 BECUCCI PATRIZIO nato a CASTELNUOVO BERARDENGA il 20/01/1951 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Cbe Rilevatorl'unico motivo dei ricorsi proposti, con il medesimo atto, da Pancrazzi Ugo e BeOcucci Patrizio, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, con motivazione immune da aporie logiche, ha escluso la qualificazione dell'offesa in termine di "particolare tenuità", valorizzando, in maniera non certo implausibile, sia le dimensioni del fuoco attraverso il quale venivano bruciati i rifiuti, sia i numerosi materiali smaltiti illegalmente, sia l'utilizzato di mezzi meccanici, indicativi di una rilevante capacità offensiva; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6538/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.

Parole chiave

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incenerimento dei rifiuti scarico termico oltraggio alla corte rifiuti domestici incendio colposo celle a combustibile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANCRAZZI UGO nato a FIGLINE VALDARNO il 06/07/1950 BECUCCI PATRIZIO nato a CASTELNUOVO BERARDENGA il 20/01/1951 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Cbe Rilevatorl'unico motivo dei ricorsi proposti, con il medesimo atto, da Pancrazzi Ugo e BeOcucci Patrizio, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, con motivazione immune da aporie logiche, ha escluso la qualificazione dell'offesa in termine di "particolare tenuità", valorizzando, in maniera non certo implausibile, sia le dimensioni del fuoco attraverso il quale venivano bruciati i rifiuti, sia i numerosi materiali smaltiti illegalmente, sia l'utilizzato di mezzi meccanici, indicativi di una rilevante capacità offensiva; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.