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Ordinanza — n. 6537/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug sentencing and confiscation grounds, ruling on distinct crimes and illicit profit rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ghanmi Hamed inadmissible regarding both sentencing and confiscation arguments. The court held that the lower court correctly applied the law by treating heavy and light drugs as distinct crimes and denied restitution of illicit profits because they never entered the defendant's patrimony. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: The reviviscence of the drug law allows for distinct crimes when substances belong to different tables, and profits from illicit acts never entered the defendant's patrimony, precluding restitution even in plea bargain cases.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing heavy and light drugs confiscation of illicit profits plea bargain restitution inadmissible appeal commisurazione della pena per stupefacenti aggravamento della pena dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
249073); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
249073); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Bruno
Sez. 3, n. 45925 del 09/10/2014, Fall
Sez. 6, n. 44096 del 18/11/2010, Mbaye
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANMI HAMED nato il 04/03/1985 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Ghanmi Hamed, che censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione alla pena, è inammissibile, posto che, correttamente, il giudice di merito ha operato il contestato aumento per la continuazione interna, in quanto l'imputato deteneva sostanze stupefacenti sia "pesanti", riconducibili alla fattispecie dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, sia "leggere", che invece sono contemplate dal successivo comma 4 del medesimo articolo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309 -nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, dep. 15/04/2021, Bruno, Rv. 281015); considerato che parimenti inammissibile è il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione alla disposta confisca, in quanto il Tribunale ha ritenuto che il denaro (eccedente la somma di 5.500 euro, restituita all'imputato), è provento di pregressa attività di spaccio in considerazione delle stesse dichiarazioni confessorie dell'imputato, sicché deve ribadirsi che il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, ,atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell'imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative (Sez. 3, n. 45925 del 09/10/2014, dep. 06/11/2014, Fall, Rv. 260869;

Sez. 6, n. 44096 del 18/11/2010, dep. 15/12/2010, Mbaye, Rv. 249073); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 fe