Italian court dismisses appeal for failure to submit evidence copies, ruling defense counsel bears production duty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit copies of relevant prior judgments as required by law. While the appellant argued for an analogical application of procedural rules, the court held that the duty to produce evidence rests with the defense counsel during the trial phase. Consequently, the court ruled that the appellant must pay procedural costs and a fine, noting that an execution incident remains available for future relief.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 186 disp. att. cod. proc. pen.: An accused requesting recognition of continued offenses cannot merely cite case details but must provide copies, as the duty to produce evidence falls on the defense counsel and analogical application of execution-phase rules is inapplicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO FRANCESCO nato a PALERMO il 18/05/1986 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da Tinnirello Francesco, che deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il principio secondo cui l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, dep. 07/10/2019, Losco, Rv. 277977;
Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, dep. 03/04/2019, Naser, Rv. 276305; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, dep. 26/10/2018; Lipari, Rv. 274808-02), e dovendosi precisare che, in ogni caso, il condannato può esperire incidente di esecuzione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.