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Ordinanza — n. 6536/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for failure to submit evidence copies, ruling defense counsel bears production duty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit copies of relevant prior judgments as required by law. While the appellant argued for an analogical application of procedural rules, the court held that the duty to produce evidence rests with the defense counsel during the trial phase. Consequently, the court ruled that the appellant must pay procedural costs and a fine, noting that an execution incident remains available for future relief.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 186 disp. att. cod. proc. pen.: An accused requesting recognition of continued offenses cannot merely cite case details but must provide copies, as the duty to produce evidence falls on the defense counsel and analogical application of execution-phase rules is inapplicable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel duty evidence production obligation continued offenses recognition procedural costs sanction analogical legal application execution incident remedy delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
artt. 81 cod. pen
art. 186 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco
Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, Naser
Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO FRANCESCO nato a PALERMO il 18/05/1986 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da Tinnirello Francesco, che deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il principio secondo cui l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, dep. 07/10/2019, Losco, Rv. 277977;

Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, dep. 03/04/2019, Naser, Rv. 276305; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, dep. 26/10/2018; Lipari, Rv. 274808-02), e dovendosi precisare che, in ogni caso, il condannato può esperire incidente di esecuzione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.