Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of issues in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the parties had previously agreed to settle specific points, thereby waiving the right to raise further grievances in the subsequent legitimacy trial. The appellant argued for a recalculation of the accessory penalty and identification of the most serious crime, but the court found these issues excluded by the settlement. Consequently, the court ruled that no lack of fault existed for the inadmissibility, leading to a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When parties reach an agreement on points in a settlement, they waive the right to deduce further grievances in the subsequent trial of legitimacy, except for illegal sentencing or specific consent-related defects, rendering the appeal inadmissible if no such exceptions apply.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSSAGLIA UMBERTO nato a ROMA il 20/09/1981 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA.dato_alatiso-aile_par_ti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; e Rilevato che il ricorso proposto da Bussaglia Umberto deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione della pena accessoria e all'individuazione del reato più grave; considerato che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni, nella specie, non ravvisabili; rilevato, inoltre, che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è stata revocata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023