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Ordinanza — n. 6533/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate obvious eccentricity in sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Spinelli Guerino inadmissible, rejecting his claim regarding the lack of motivation in sentencing qualification. The court found that the sentencing, which included a significant quantity of drugs, cash, and firearms, was not immediately obviously eccentric compared to the charges. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: In appeals based on erroneous qualification of facts under the agreement procedure, admissibility is limited to cases where the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge, excluding mere evaluative errors.

Parole chiave

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agreement procedure sentencing qualification cassation appeal immediate obviousness procedural inadmissibility difetto di motivazione censura formulata in modo carente prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod.
Art. 444 c.p.p.
309 del 1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Art. 80, comma 1, lett. d), D.P.R. 309/1990
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GUERINO nato a PERUGIA il 29/05/1986 avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAtlet-e-a-v3.4s4-6311e_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Spinelli Guerino deduce la carenza della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione certamente riscontrabile nel caso di specie, atteso il rinvenimento di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, unitamente alla somma di oltre 13 mila euro in contanti e di due pistole; osservato che, in relazione alla censura relativa sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309 del 1990, manca un interesse concreto all'impugnazione, essendo state applicate le generiche in regime di prevalenza. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2