Cassation appeal dismissed for lack of interest and procedural defects regarding plea agreement sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Harbal Bouchaib inadmissible, ruling that the first ground lacked legal interest due to no monetary order in the lower court's decision. The second ground was rejected as it did not fall within the specific exceptions allowed for appeals against plea agreement sentences under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p. Appeals against plea agreement sentences are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals failing these criteria are dismissed for lack of interest or procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARBAL BOUCHAIB nato il 23/11/1985 avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; e Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da Harbal Bouchaib è inammissibile per carenza di interesse, in quanto nulla è stato disposto in sentenza in relazione alla somma di denaro in sequestro; et, considerato che il secondo motivo,nensura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è parimenti inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.