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Ordinanza — n. 6531/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible because it was filed personally after the 2017 law requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6531/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nasri Khaled inadmissible due to procedural violations. The appellant filed the petition personally after June 2017, when legislation required such appeals to be signed exclusively by a registered lawyer. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a €3,000 fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed personally after the 2017 reform are inadmissible, and the appellant bears the costs and fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal lawyer signature requirement procedural costs criminal procedure code personal filing ban diritto a un difensore divieto di rappresentanza dell'avvocato rappresentanza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 613 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano
pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRI KHALED nato 11 15/02/1977 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Nasri Khaled è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.