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Ordinanza — n. 6530/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of critical analysis of factual findings on commercial fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Besana Giuseppe inadmissible due to a lack of critical analysis of the lower court's factual findings. The appellate court had established the fictitious nature of commercial transactions based on missing transport documents, lack of payment evidence, and inconsistent service patterns. The Supreme Court ruled that the appeal failed to challenge these logical factual determinations, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it does not contain a critical analysis of the factual findings and legal reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis factual findings review commercial fraud prosecution Italian criminal procedure documenti mancanti spese giustificate dall'uso commerciale documenti validi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360, para. 1, lett. b, cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESANA GIUSEPPE nato a BERGAMO il 28/06/1978 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato "T due motivi di ricorso propost4 da Besana Giuseppe, esaminabili congiuntamente in quanto deducono entrambi il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivatq5 ha ribadito la fittizietà delle operazioni commerciali indicate nelle fatture in contestazione sulla base di una pluralità di elementi concorrenti, quali: l'assenza di documenti di trasporto e di formulari, la mancanza di elementi da cui desumere l'avvenuto pagamento delle forniture, la totale assenza di documentazione contrattuale; oltre a ciò, la Corte di merito ha evidenziato che la società, per i medesimi periodi, ha fruito di prestazioni di servizi identici da parte di diverse società, anche per importi rilevantt da ciò desumendo, in maniera non certo implausibile, che le prestazioni indicate nelle fatture nemmeno trovano alcuna logica spiegazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023