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Ordinanza — n. 6528/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of motivation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6528/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Hachimi Bahija inadmissible because the sole ground raised was a generic lack of motivation. The appellant argued the lower court's decision lacked reasoning, but the court found this assertion to be merely stylistic and unrelated to the specific arguments of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible if it consists solely of stylistic assertions without confronting the specific arguments of the contested decision.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal generic grounds procedural costs financial penalty Corte di Cassazione Italian criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 116 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HACHIMI BAHIJA nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Cit Rilevatorl'unico motivo di ricorso proposto da El Hachimi Bahija, che deduce la il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto totalmente generico, essendo articolato in mere affermazioni di stile che non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.