Criminal appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's factual reasoning regarding commercial fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ye Jianyi inadmissible due to the failure to critically analyze the factual arguments of the appealed judgment. The lower court had established the fictitious nature of commercial transactions based on multiple elements, including generic invoice descriptions, lack of transport documents, and cash payments without traceability. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally flawed and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it does not contain a critical analysis of the factual and legal arguments of the contested judgment, as the appellate court must logically motivate its factual evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YE JIANYI nato il 27/01/1981 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; cile- RilevatoKunico motivo di ricorso proposto da Ye Jianyi, che deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivata, ha ribadito la fittizietà delle operazioni commerciali indicate nelle fatture in contestazione sulla base di una pluralità di elementi concorrenti, quali: la genericità dell'oggetto indicato nelle fatture, l'assenza di documenti di trasporto e di indicazioni in ordine alla realizzazione dei passaggi della merce, la natura di evasori totali delle società emittenti, la mancanza di sedi di dette società e di utenze intestate alle stesse, il pagamento in contanti e l'assenza di pagamenti tracciabili e di documentazione contrattuale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.