Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-palese qualification error in minor offense plea deal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Vallone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a €3,000 fine. Vallone argued the lower court failed to reclassify facts under Article 73 of the 1990 Decree, but the Court found his claim of a qualification error insufficient. The Court ruled that the error was not immediately obvious given the substantial quantity of marijuana involved in the plea deal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; In appeals regarding plea deals, a claim of erroneous fact qualification is inadmissible unless the error is immediately and obviously eccentric to the charge, excluding mere evaluative errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE FRANCESCO nato a CROTONE il 22/02/1967 avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Vallone Francesco deduce la carenza della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione riscontrabile nel caso di specie, in considerazione, come risulta dal capo di imputazione, del quantitativo apprezzabile di droga sequestrata, pari a 320 di marijuana; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.