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Ordinanza — n. 6525/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Constitutional challenge to fixed-term public office ban dismissed as manifestly unfounded due to proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the constitutional appeal regarding Article 29 of the Penal Code inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that the fixed five-year ban on public office violated Articles 3 and 27 of the Constitution, while the Court noted that accessory penalty duration is directly linked to the main sentence. Consequently, the Court affirmed the proportionality of the fixed term based on the legislative threshold and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 103 Cost.; Art. 29 cod. pen.: A fixed-term accessory penalty for public office bans is not inherently unconstitutional if its duration is proportionate to the main sentence and the legislative threshold, rather than tied to specific crime types.

Parole chiave

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constitutional appeal inadmissibility fixed-term accessory penalty public office ban proportionality manifest unfoundedness standard Article 29 Penal Code pena privativa della libertà effetti dell'incostituzionalità misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 103 Cost.
Art. 29 cod. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 29 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3995 del 17/11/1989, Antonini
Corte Cost. sent. n. 222 del 2018
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFREDA TOMMASO nato a MESORACA il 11/08/1960 avverso la sentenza del 08/08/2022 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; t Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Manfreda Tommaso, che chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., ove prevede in misura fissa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, è inammissibile attesa la manifesta infondatezza dell'indicata questione, in quanto, come già ritenuto da questa Corte, l'entità della pena accessoria è direttamente collegata a quella della pena principale irrogata (Sez. 1, n. 3995 del 17/11/1989, dep. 21/03/1990, Antonini, Rv. 183790), conclusione da riaffermare anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 I. fall., nella parte in cui prevedeva in misura fissa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di dieci anni.

In quella decisione, infatti, la Corte costituzionale ha affermato che "se la 'regola' per la determinazione della pena è rappresentata dalla 'discrezionalità', ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo 'indiziata' di illegittimità; e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda 'proporzionata' all'intera gamma dei comportamenti tipizzati".

Nel caso di specie, si osserva che la durata in misura fissa della pena accessoria in questione può ritenersi ragionevolmente "proporzionata" rispetto alla soglia fissata dal Legislatore, individuata non già in relazione a singole tipologie di reati, ma alla misura della condanna; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febb