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Ordinanza — n. 6524/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of fault in rejecting generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Pistillo inadmissible and ordered him to pay legal fees and a fine. The court found the first ground challenging the denial of generic mitigating circumstances unfounded because the lower court correctly cited the defendant's long criminal career as a decisive factor. Additionally, the second ground contesting the non-application of recidivism was rejected as the lower court provided a congruous explanation regarding the defendant's persistent drug-related delinquency.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the court of first instance did not act with fault in determining the cause of inadmissibility, as the lower court's reasoning was sufficient and adequate.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of fault generic mitigating circumstances recidivism application Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione riabilitazione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
309 del 1990 appare chiaramente indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
309 del 1990 appare chiaramente indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTILLO FRANCESCO nato a ANDRIA il 20/08/1962 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Pistillo Francesco, che deduce l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito individuato, quale elemento ostativo, la "lunghissima carriera criminale" del ricorrente nel settore dei reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti (p. 5 della sentenza impugnata), in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla disapplicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha offerto una motivazione congrua e adeguata, evidenziando come le pregresse condanne per condotte illecite in materia di stupefacenti dimostrano un constante impegno in tale contesto delinquenziale, sicché la nuova violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 appare chiaramente indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, dì 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 202