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Ordinanza — n. 6523/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for lack of critical analysis in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gassama Mbal Foday inadmissible due to a lack of critical analysis regarding the lower court's reasoning. The appellant argued the conviction for drug trafficking was unmotivated, but the court found the decision logically sound based on specific indicia such as the quantity of marijuana, packaging methods, and prior convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical and adequately addresses the arguments presented.

Parole chiave

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drug trafficking conviction defect in reasoning inadmissible appeal manifestly illogical criminal procedure code drug quantity indicia prior conviction relevance imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 - De Rosa e altro
Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 - P.G. in c. Salaman
Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - Vidonis
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASSAMA MBAL FODAY ( CUI 04W4UDE ) nato il 25/05/1986 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; c4L Rilevaton primo motivo di ricorso proposto da Gassama Mbal Foday, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quantovarticolato in fatto e non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito che, come riferito dall'agente operante che procedette all'arresto in flagranza, l'imputato, prima del controllo di polizia, fu visto gettare lo stupefacente, pari a sessantanove dosi di marijuana, già suddivisa in confezioni.

NKel fare corretta applicazione del principio secondo cui la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici, quali la quantità dello stupefacente (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 - dep. 08/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726) - elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in c. Salaman, Rv. 260991) -, la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, il luogo e le modalità di custodia (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686), la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ravvisato tale destinazione proprio dalle modalità di confezionamento della droga e dal numero delle dosi ricavabili, dal fatto che l'imputato, per un verso, nemmeno ha adombrato la spiegazione del consumo personale, e, per altro verso, solo un mese e mezzo prima del fatto era stato condannato per il medesimo reato; considerato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, è parimenti inammissibile, perché meramente riproduttivo di censure che la Corte di merito ha rigettato con motivazione priva di profili di illogicità manifesta, evidenziando l'impossibilità di un giudizio prognostico favorevole, posto che l'imputato ha commesso il medesimo reato a distanza di soli quaranta giorni dal precedente, quando, appunto, era stato condannato per illecita detenzione di marijuana; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. (ys ,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il