Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis and premature prescription bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Inglese Armando Gregory inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations regarding the analysis of accounting concealment and the expiration of the statute of limitations. The court rejected these claims because the lower court's findings on concealment were not subject to critical review, and the limitation period had not expired given the contested nature of the alleged acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.lgs. n. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint fails to critically analyze the arguments of the contested judgment, and the statute of limitations does not apply when the conduct remains contested.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGLESE ARMANDO GREGORY nato a SANNICOLA il 27/01/1973 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; c Rilevatdril primo di ricorso proposto da Inglese Armando Gregory, che deduce la violazione di legge con riguardo all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, avendo i giudici di merito ritenutzpaccertata, quantomeno, la condotta di occultamento delle scritture contabili, a fronte della loro mancata esibizione in sede di verifica fiscale; considerato che il secondo motivo, che lamenta l'intervenuta prescrizione, è parimenti inammissibile, in quanto la Corte di merito, avendo accertato la condotta di occultamento, ha ritenuto che la permanenza cessa con l'accertamento tributario, verificatosi il 31 gennaio 2015, sicché il termine di prescrizione non risulta decorso, e considerando che la condotta di occultamento risulta comunque contestata, come risulta dal capo di imputazione, laddove recita "o comunque distruggeva", che denota che la mancata indicazione dell'occultamento è frutto di un mero lapsus calami; letta la memoria del difensore avv.
Giuseppe Martino del foro di Lecce, che nulla aggiunge ai motivi sopra indicati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2