Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction citing correct sentencing parameters and lack of procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dame Kane inadmissible, ruling that the lower court's sentencing was legally sound. The appellant argued violations of articles 132 and 133 of the Criminal Code regarding the punishment's justification, but the court found the decision correctly weighed the quantity of seized drugs and the organization of the drug dealing activity. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the contested judgment correctly applies statutory sentencing parameters and provides a congruent motivation for the penalty imposed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAME KANE nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Chi Rilevatcrl'unico motivo di ricorso proposto da Dame Kane, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo congruamente motivato dalla sentenza impugnata, che correttamente valorizza i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per quanto riguarda lo scostamento - peraltro minimo - dai limiti edittali, dando rilievo al dato quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata e ai caratteri di organizzazione e professionalità, pur rudimentali, dell'attività di spaccio, come risulta dai contatti telefonici intercorsi con gli acquirenti (cfr. p. 3 della sentenza); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.