Italian Court dismisses appeal on drug group consumption due to lack of proof regarding principal instigators' identity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for group drug consumption. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the lower court correctly rejected the group consumption hypothesis because the identity of the principals was never proven beyond doubt. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74, comma 1, lett. a) and Art. 74, comma 1, lett. b) of the Drug Trafficking Law; The hypothesis of group consumption of drugs requires certainty from the outset regarding the identity of the principals and their manifest will to procure the substance through one of the accomplices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUFARES JAMELEDDINE nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; c li t- Rilevata' primo motivo di ricorso proposto da Btithafares Jameleddine, che deduce la violazione di legge, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha correttamente escluso l'uso di gruppo della sostanza stupefacente sulla base della generiche dichiarazioni dell'imputato, peraltro parziali, sicché non vi è prova sin dall'inizio dell'identità dei mandanti, in ciò facendo buon governo del principio secondo cui ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, a condizione che:
a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, dep. 29/05/2018, Verdoscia, Rv. 272961); considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, individuato, quali elementi ostativi, sia i precedenti penali dell'imputato, sia la circostanza che il reato è stato commesso violando la misura cautelare che era stata applicata al ricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.