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Ordinanza — n. 6517/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to submit by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without a qualified defense attorney. The appellant argued for a reduction of her sentence, but the opposing party contended that the submission violated mandatory procedural rules requiring attorney representation. The court ruled that the appeal was invalid because it was not signed by a lawyer with a specific mandate as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if submitted personally by the accused without being signed by a defense attorney registered in the special register and holding a specific mandate.

Parole chiave

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lack of standing qualified defense attorney special register specific mandate inadmissible appeal procedural defect Cassation procedure inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen., "riservando i motivi al difensore nominato"; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
art. 599-bis cod. proc. pen
2966/22 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, che ha provveduto alla riduzione della pena per il reato di cui all'art.
art. 385 cod. pen
pen.- emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, che ha provveduto alla riduzione della pena per il reato di cui all'art. 385 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TECLEMARIAM ALUNNI FIORELLA nato a ROMA il 26/08/1987 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato av alle parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 32110/22 Teclemariam

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Fiorella Teclemariam Alunni ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2966/22 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, che ha provveduto alla riduzione della pena per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., "riservando i motivi al difensore nominato"; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis