Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to engage with lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and regarding recidivism, but the court found these grounds aspecific because they merely repeated arguments already rejected by the appellate court with logical consistency. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to warrant further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are aspecific, merely reproducing arguments already examined and rejected by the court of first instance without engaging with the opposing party's response.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTEPANELLI WILLIAM nato a BELLUNO il 08/12/1970 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31705/22 Settepanelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3);
Ritenuto inoltre che anche il secondo motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva- è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il