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Ordinanza — n. 6513/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing balance between mitigating factors and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6513/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the sole ground raised by the appellant. The appellant argued for a balance between the mitigating circumstance of semimorbidity and the finding of recidivism, but failed to precisely compare this with the specific criteria used by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the threshold for admissibility and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 390 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds raised lack specificity and do not allow for a precise comparison with the criteria adopted by the court of first instance regarding the balance between mitigating factors and aggravating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds sentencing balance review semimorbidity mitigation recidivism aggravation perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica cura psichiatrica

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
31665/22 Deligia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 390 c.p.p.
art. 385 cod. pen
31665/22 Deligia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIGIA MATTIA nato a CAGLIARI il 09/05/1982 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31665/22 Deligia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra l'attenuante della seminfermità e la ritenuta recidiva -e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio- è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01