Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defendant cannot challenge agreed sentence under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedural steps, ruling de plano on the merits. The appellant challenged a sentence reduction granted by the Court of Appeal, arguing the balance of generic mitigating circumstances was insufficient. The court held that under established case law, a defendant cannot contest a penalty measure freely agreed upon with the prosecution under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICALLO PASQUALE nato a NAPOLI il 29/05/1975 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lciato _— udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31585/22 Micallo
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Ritenuto che Pasquale Micallo ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 10221/22 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Roma, che ha provveduto alla riduzione della pena per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., censurando la mancata disapplicazione della recidiva contestata e il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci