Italian Court dismisses appeals against reduced sentences as parties cannot challenge agreed penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Daniele Misuraca and Daniele De Angelis inadmissible. The defendants sought to challenge a sentence reduction granted by the Court of Appeal for the crime under Article 337 of the Penal Code. The court ruled that once a penalty is freely agreed upon with the public prosecutor and deemed appropriate by the appellate judge, the accused cannot contest it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p. The accused cannot challenge a sentence reduction freely agreed upon with the public prosecutor and approved by the appellate court after a full finding of responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MISURACA DANIELE nato a ROMA il 18/03/1976 DE ANGELIS DANIELE nato a ROMA il 04/11/1984 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato ayislle parti; / udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31553/22 Misuraca + 1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Ritenuto che Daniele Misuraca e Daniele De Angelis ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 2081/21 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Roma, che ha provveduto alla riduzione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., censurando la mancata esplicazione dei criteri che hanno condotto a quantificare il trattamento sanzionatorio; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis