Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic nature and improper personal filing by defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the substantive claim. The appellant argued for a specific sentencing reduction under Article 385 of the Penal Code, but the lower court had already applied this provision upon her request. The court rejected the appeal because it was deemed generic and improperly filed personally by the accused, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific exceptions listed in the law, or if it is personally filed by the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALAU CIOCOIU MARIA ADELINA nato il 10/10/1988 avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di NOVARAdato avvi alle pa2 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31469/22 Papalau
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Maria Adelina Papalau Ciocoiu ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 385, comma quarto, cod. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile sia perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., sia perché proposto personalmente dall'imputata; che segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0