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Ordinanza — n. 6505/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific legal fact and incorrectly applied recidivism rules. The court rejected these claims as generic and aspecific, noting that the lower courts had already thoroughly examined and correctly dismissed these issues with logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, n. 1 and Art. 363-bis, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are formulated in generic terms or are aspecific because the contested legal provisions have been correctly applied and the facts have been adequately examined by the lower courts.

Parole chiave

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generic appeal aspecific complaint inadmissibility Cassazione procedural costs imputazione per reati di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31425/22 Miccio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 363-bis, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 363-bis, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCIO ROBERTO nato a CAPUA il 31/08/1980 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31425/22 Miccio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 2, 3);

Considerato inoltre che anche il secondo motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche- è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato (e di quello di primo grado) dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso