Ordinanza — n. 6503/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARIGLIANO EMANUELE nato a NAPOLI il 24/10/1984 SOLLA ANTONIO nato a NAPOLI il 06/11/1980 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 31421/22 MARIGLIANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, attinenti all'asserito vizio di motivazione circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche nei confronti dei due ricorrenti, oltre che totalmente generiche, sono manifestamente infondate poiché dette attenuanti sono state concesse ad entrambi gli imputati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 31421/22 MARIGLIANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, attinenti all'asserito vizio di motivazione circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche nei confronti dei due ricorrenti, oltre che totalmente generiche, sono manifestamente infondate poiché dette attenuanti sono state concesse ad entrambi gli imputati;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARIGLIANO EMANUELE nato a NAPOLI il 24/10/1984 SOLLA ANTONIO nato a NAPOLI il 06/11/1980 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 31421/22 MARIGLIANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, attinenti all'asserito vizio di motivazione circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche nei confronti dei due ricorrenti, oltre che totalmente generiche, sono manifestamente infondate poiché dette attenuanti sono state concesse ad entrambi gli imputati;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il