Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded challenges regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of criminal responsibility was motivated by a defect in reasoning regarding the evaluation of evidence sources. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting that the trial judges' linear arguments for alternative evidence assessment aligned with established Supreme Court jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they challenge factual findings or evidence evaluation without providing specific legal arguments distinct from established case law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO SALVATORE nato a NAPOLI il 17/02/1980 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31414/22 Adamo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato;
Ritenuto che dette censure, oltre che generiche sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 3); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il