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Ordinanza — n. 6500/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming legal qualification error for personal drug use offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's application of the penalty for personal drug use was not subject to cassation review. The appellant argued the judge failed to adequately control the legal qualification of the facts, but the court noted that challenges to legal qualification are limited to cases of obvious error. Consequently, the court dismissed the generic claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: In appeals regarding sentencing upon request, challenges to the legal qualification of facts are admissible only for obvious errors, excluding general evaluative errors.

Parole chiave

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legal qualification error sentencing upon request obvious error standard personal drug use cassation inadmissibility reati qualificati contro gli stupefacenti sostanze soggette a restrizione dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Rahhal El Quakili ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al ritenuto delitto di cui all' art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 444 cod. proc. pen
Rahhal El Quakili ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al ritenuto delitto di cui all' art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL QUAKILI RAHHAL nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 01/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n n. 31398/22 El Quakili

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rahhal El Quakili ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al ritenuto delitto di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta la pena complessiva di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché il Giudice non ha compiuto un adeguato controllo circa la qualificazione giuridica dei fatti, trattandosi di sostanza stupefacente destinata all'uso personale.

2. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto totalmente generico.

In particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così