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Ordinanza — n. 6499/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentencing due to lack of specific factual comparison with first-instance criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the first-instance sentence was excessive, but the court found the complaint generic and lacking specificity. The court rejected the claim because the appellant failed to provide a precise comparison between the imposed penalty and the exact criteria used by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal against excessive sentencing is inadmissible if it is merely generic and fails to specifically compare the imposed penalty with the precise criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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excessive sentencing appeal inadmissible complaint lack of specificity comparison criteria procedural costs Cassation dismissal criminal procedure sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4
art. 495 cod. pen
31373/22 Franco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 495 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO GAETANO nato a BARI il 09/06/1974 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31373/22 Franco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 495 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01