Cassation appeal dismissed for lack of interest due to prescription of the crime and inadmissibility of sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought a full acquittal, but the lower court had already declared the crime extinguished by prescription and found no grounds for acquittal under Article 129 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the arguments regarding generic mitigating circumstances and the publication requirement as lacking legal interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. pen; Art. 366 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription, an appeal challenging the substantive judgment lacks interest and is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VISTA ALEXIS nato a TERLIZZI il 24/10/1992 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31371/22 La Vista OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, chiedendo una pronuncia assolutoria nel merito, a fronte di declaratoria di prescrizione con cui la Corte ha altresì rappresentato l'insussistenza di motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen con argomentazioni lineari e prive di fratture logiche;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla subordinazione della pena sospesa alla pubblicazione dell'intera sentenza sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" è inammissibile per carenza di interesse essendo stato dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il