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Ordinanza — n. 6497/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6497/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAWARA BABA nato il 15/10/1997 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31336/22 Jawara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "motivi nuovi" depositati in data 3 gennaio 2023; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso (ribaditi anche nei "motivi nuovi" sopra citati) - attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulati in termini generici, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6497/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 31336/22 Jawara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "motivi nuovi" depositati in data 3 gennaio 2023; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso (ribaditi anche nei "motivi nuovi" sopra citati) - attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulati in termini generici, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivo legale d'esclusione concorso di motivi di sospensione attenuazione della pena punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.) che la natura esigua del danno, o del pericolo, concorre, ai sensi dell'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Considerato in particolare (con riferimento alla asserita contraddizione con la intervenuta applicazione dell'attenuante ex art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAWARA BABA nato il 15/10/1997 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 31336/22 Jawara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "motivi nuovi" depositati in data 3 gennaio 2023; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso (ribaditi anche nei "motivi nuovi" sopra citati) - attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulati in termini generici, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito;

Considerato in particolare (con riferimento alla asserita contraddizione con la intervenuta applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.) che la natura esigua del danno, o del pericolo, concorre, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., a rendere non punibile un fatto, sicché non può essere confusa con le ipotesi di "speciale" o "particolare" o "lieve" entità del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l'offensività; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, è altresì privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec